Sei stato coinvolto in un incidente stradale e temi che la Compagnia soccombente, quella che dovrebbe risarcirti i danni subiti, abbia tentato di indurti ad accettare un’offerta non congrua? Vorresti guardare dietro le quinte per valutare la trasparenza e la condotta della suddetta assicurazione ma non sai come fare? Tuo cugino ti ha parlato della possibilità di accesso agli atti, ma non sai cos’è o come richiederla? Vediamolo assieme: io sono Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale

 

 

Accesso agli atti dell’assicurazione: cos’è

L’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private e il decreto ministeriale n. 191/2008 danno ai contraenti la piena facoltà di accedere a tutti gli atti in possesso delle Compagnie assicurative al termine del procedimento di valutazione e istruttoria della pratica sinistro per giungere alla liquidazione dei danni a seguito di un incidente stradale. Nel pieno rispetto della privacy di ciascun contraente dunque, le assicurazioni sono gravate di un vero e proprio obbligo imposto dalla legge: laddove il danneggiato ne faccia richiesta scritta, esse hanno il preciso dovere di mettere a disposizione tutti gli atti e i documenti richiesti dagli interessati. E ciò appare pienamente pacifico considerato che l’intento del decreto ministeriale n. 191/2008  è stato proprio quello di favorire il massimo della trasparenza tra la compagnia di assicurazione e i suoi assicurati.

 

Accesso agli atti dell’assicurazione: perché si richiede

La richiesta di accesso agli atti dell’assicurazione è il modo attraverso il quale è possibile verificare se la proposta di liquidazione dei danni conseguenti a un incidente sia congrua oppure per capire in base a quali motivazioni essa sia stata negata. Ovviamente essa non può essere presentata prima della conclusione del processo di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni riportati e denunciati. Per richiedere tale accesso è necessario dimostrare di averne urgenza e assoluta necessità. Il danneggiato potrebbe richiedere gli atti per valutare se l’offerta proposta dalla compagnia di assicurazioni sia congrua, il contraente responsabile del sinistro deve poter valutare come agisce l’assicurazione e, soprattutto, come avviene la liquidazione dei danni. Entrambi i soggetti hanno i propri specifici motivi per dare corso alla richiesta.

 

Accesso agli atti dell’assicurazione: documenti consultabili

Gli atti e i documenti che la Compagnia di assicurazioni deve mettere a disposizione del danneggiato e/o contraente, a seguito dell’accettazione della richiesta, sono:

  • le denunce dei sinistri;
  • i verbali delle autorità giunte sul luogo;
  • le dichiarazioni testimoniali;
  • le perizie relative ai danni materiali;
  • le perizie medico-legali effettuate sulla persona del richiedente;
  • le richieste di risarcimento danni;
  • i preventivi e le fatture di tutte le cose e gli oggetti danneggiati;
  • le quietanze di liquidazione;

Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, chi ne faccia richiesta potrà esclusivamente visionare gli atti menzionati e non quelli che si riferiscano a soggetti terzi. Basti pensare a tutte le informazioni mediche concernenti la salute degli altri soggetti rimasti coinvolti nell’incidente. L’assicurazione deve quindi oscurare o cassare tutte quelle informazioni lesive del diritto alla privacy dei soggetti non interessati direttamente dal sinistro.

 

Accesso agli atti dell’assicurazione: la procedura

Dando per scontato che è sempre meglio farsi assistere da un professionista specializzato nell’infortunistica stradale, la richiesta di accesso agli atti va effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere indirizzata alla Compagnia di assicurazioni oppure all’ufficio preposto alle liquidazioni. Tale richiesta verrà gestita perentoriamente entro 60 giorni dal momento in cui è stata ricevuta. Giacché può essere presentata solo a seguito della valutazione e liquidazione dei danni derivanti dal sinistro, l’ambito di operatività dell’articolo 146 del Codice delle assicurazioni appare piuttosto limitato poiché l’istanza può essere avanzata solo a seguito della presentazione dell’offerta o se la richiesta di risarcimento è stata respinta, e comunque solo dopo che siano esauriti i termini concessi dalla legge alla Compagnia di assicurazioni per formulare l’offerta di risarcimento.

 

LE 3 COSE DA SAPERE:

Il Codice Assicurazioni su richiesta scritta del danneggiato e/o contraente permette di accedere agli atti

Si fa richiesta tramite raccomandata

La richiesta è negata se viene fatta per ricavare informazioni su condotte illecite e fraudolente

 

Accesso agli atti dell’assicurazione: modello fac-simile

Benché la maggior parte delle compagnie di assicurazioni abbia sul proprio sito un modello fac-simile di richiesta di accesso agli atti, nulla vieta al danneggiato e/o contraente di redigere l’istanza di proprio pugno. La domanda deve essere inoltrata riportando integralmente gli estremi dell’atto che ne costituisce il vero e proprio oggetto o, in mancanza di esso, di tutti gli elementi idonei a identificarlo correttamente e motivando la ragione della richiesta, facendo esplicito riferimento all’interesse personale e concreto sotteso alla presentazione dell’istanza.

Il richiedente ha il preciso onere di descrivere le circostanze in cui si è verificato il sinistro, evidenziando le targhe dei veicoli coinvolti, specificare quali siano i soggetti intervenuti e se si siano presentate sul posto anche le forze dell’ordine. Nell’istanza poi, si dovrà fare esplicito riferimento all’offerta risarcitoria proposta dall’assicurazione o al diniego della stessa, oppure evidenziare il mancato riscontro nei termini imposti dalla legge.

A questo punto l’istante dovrà dichiarare di esercitare il proprio diritto avvisando e diffidando la Compagnia di assicurazioni che, nel caso in cui egli non sarà posto nella condizione di poter legittimamente esercitare il proprio diritto entro e non oltre 60 giorni dalla ricezione dell’istanza, si vedrà costretto ad inoltrare opportuna segnalazione all’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l’organo che provvederà ad effettuare tutte le opportune verifiche, richiamando e sanzionando la compagnia laddove si sia resa responsabile nei confronti dell’istante e delle sue richieste.

Infine occorrerà allegare all’istanza il documento di riconoscimento, copia della richiesta di risarcimento e la copia di riscontro inviata dalla compagnia di assicurazione, firmarla di proprio pugno, includendovi la data e il luogo.

 

Accesso agli atti dell’assicurazione: può essere negato

Il diritto di accesso agli atti dell’assicurazione non può essere assoluto. Esso infatti, sarà completamente negato laddove la richiesta sia stata inoltrata solo per avere informazioni su presunte condotte illecite e fraudolente o se si abbia il sospetto di comportamenti illeciti. Il diritto inoltre, può essere sospeso nel caso in cui tra il contraente e la Compagnia di assicurazioni sia in corso una controversia giudiziaria.