Incidenti tra parenti: l’assicurazione risarcisce?
Forse non tutti sanno che in determinate circostanze l’assicurazione non è tenuta a pagare i danni da sinistro stradale, uno di questi riguarda proprio gli incidenti tra parenti. Ma vediamo più in dettaglio in quali casi l’assicurazione non è tenuta a risarcire il danno e quali invece la richiesta di risarcimento è legittima.
Sinistro tra parenti: l’assicurazione è tenuta a pagare?
Cominciamo subito col dire che per evitare facili frodi assicurative consumate all’interno dell’ambito familiare – tra familiari è infatti più facile mettersi d’accordo che tra estranei – la giurisprudenza italiana stabilisce che i danni avvenuti a seguito di sinistro stradale tra familiari fino al terzo grado di parentela non devono essere risarciti dall’assicurazione, anche nel caso cin cui i coinvolti si siano messi d’accordo sulle rispettive responsabilità. La firma del modulo di constatazione amichevole CAI infatti non cambia la situazione.
A stabilirlo è l’ex art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private, comma 2 lettera b, il quale riporta che:
“non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle cose, il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente responsabile; nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado, qualora convivano con l’assicurato o siano a suo carico in quanto costui provvede abitualmente al loro mantenimento.”
Quindi sono sempre esclusi dal risarcimento dei danni materiali:
- il coniuge (moglie/marito), purché non legalmente separato, e i suoceri;
- il convivente stabile;
- gli ascendenti (genitori, nonni e bisnonni);
- i discendenti (figli e nipoti, intesi come figli dei figli);
Sono inoltre esclusi anche:
- fratelli, nipoti (ossia i figli dei fratelli), generi, nuore, cognati e altre tipologie di nipoti;
ma solo se convivono con il responsabile del sinistro o sono a suo carico.
In quali casi invece l’assicurazione è comunque tenuta a risarcire?
Quante volte vi sarà capitato di fare retromarcia nel vialetto di casa e di urtare accidentalmente l’auto di vostra moglie, di vostro marito, dei vostri genitori o dei vostri fratelli, figli e nipoti? Probabilmente mai o quasi, ma nel caso in cui dovesse avvenire sappiate che per la giurisprudenza italiana i sinistri avvenuti tra familiari fino al terzo grado di parentela non sono considerati incidenti normali. Infatti in questi casi perché si dovrebbe compilare un CID e far salire il premio assicurativo del responsabile? Ha più buon senso mettersi d’accordo pacificamente provvedendo personalmente a rifondere il danno.
Tuttavia ci sono casi e circostanze in cui la richiesta di risarcimento è legittima. Infatti se si è costretti a pagare un premio assicurativo obbligatorio per essere sempre garantiti contro danni da terzi a seguito di sinistro stradale, è anche giusto aspettarsi che al momento opportuno la Compagnia assicuratrice che incassa il premio rifondi i danni subiti dal veicolo. Se un banale tamponamento tra padre e figlio non obbliga le rispettive assicurazioni a rifondere il danno, i danni causati tra parenti non conviventi e non “a carico” o tra coniugi regolarmente separati devono invece venire risarciti. Ad esempio, se il sinistro coinvolge le auto di due cugini o avvenga tra zia e nipote non “a carico” o a essere danneggiata è l’auto del cognato o del genero non convivente, la Compagnia assicuratrice è tenuta a risarcire i danni materiali del danneggiato come di consueto.
I danni fisici vengono sempre risarciti?
Quanto detto finora riguarda solo e unicamente i danni materiali, ovvero quelli riportati dai veicoli e dalle cose trasportate. Per le eventuali lesioni fisiche subite dai danneggiati invece, l’assicurazione è sempre tenuta a risarcirli anche nei casi di parentela stretta o di convivenza. Se infatti l’auto intestata alla moglie ma guidata dal marito dovesse uscire di strada per colpa del conducente, la Compagnia assicuratrice è tenuta a risarcire i danni fisici subiti dalla donna in quanto terza trasportata. I quali dovranno essere richiesti alla compagnia del vettore che ha causato il danno, ovvero in questo esempio la stessa compagnia che assicura la vettura della moglie.
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