Risarcimento sinistro stradale
Sei stato coinvolto in un incidente automobilistico provocato da terzi e ti stai chiedendo quando e come otterrai il risarcimento danni da sinistro stradale, qual è la procedura da seguire e cosa succede in caso di concorso di colpa? Scopriamolo assieme: io mi chiamo Salvatore Anfuso, e di mestiere faccio il patrocinatore stragiudiziale
Cos’è il risarcimento danni da incidente stradale
Il risarcimento danni da incidente automobilistico è il rimborso dei pregiudizi subiti dal danneggiato a seguito di un sinistro stradale. Per circolare su strada è obbligatorio stipulare una polizza RCA, ovvero disporre di una copertura assicurativa per la responsabilità civile degli autoveicoli. L’assicurazione obbligatoria copre i danni provocati a terzi, sia a persone sia a oggetti, nei limiti del massimale previsto dal contratto. Poiché la copertura RCA è obbligatoria, anche il risarcimento è obbligatorio. Tuttavia ci sono casi in cui la Compagnia assicurativa può avvalersi del diritto di rivalsa. Ciò avviene, ad esempio, per gli incidenti causati da un conducente che guidava in stato di ebbrezza.
Ad ogni modo, dopo un sinistro stradale è consigliabile compilare la constatazione amichevole, ovvero il modulo CAI, e denunciare di sinistro alla propria agenzia assicurativa, avviando così tutte le procedure che dopo un iter burocratico piuttosto oscuro e complicato porterà al risarcimento del danno da parte della Compagnia assicuratrice. Naturalmente la liquidazione dei pregiudizi patiti a seguito del sinistro, sia materiali sia fisici, non è né immediata né automatica. Per prima cosa è necessario accertare la dinamica dell’incidente per stabilire le colpe. Inoltre esistono diverse casistiche che bisogna considerare, dal concorso di colpa alle differenti modalità di risarcimento: ordinario o diretto.
Risarcimento danni: come funziona esattamente?
In caso di incidente stradale esistono diverse opzioni per ottenere il risarcimento. La procedura ordinaria prevede di inviare la richiesta di risarcimento alla compagnia assicurativa del responsabile del sinistro, sia per i danni subiti dal veicolo che per le eventuali lesioni fisiche riportate. In alcune circostanze però, è obbligatorio ricorrere alla procedura del risarcimento diretto, attraverso il quale è la propria compagnia a rifondere i pregiudizi. Il risarcimento diretto si applica soltanto in presenza di alcune condizioni specifiche:
- Se sono coinvolti solo due veicoli;
- Se i veicoli sono entrambi identificati dalle targhe;
- Se entrambi i veicoli sono stati immatricolati e assicurati in Italia;
- Se l’urto è diretto tra le due auto coinvolte;
- Se le eventuali lesioni fisiche dei conducenti non superano il 9% di invalidità;
Il risarcimento diretto è un procedimento più semplice e veloce, in quanto è possibile rivolgere le proprie pretese direttamente alla propria Compagnia assicuratrice e i tempi d’attesa per la liquidazione sono più brevi. Il risarcimento ordinario invece è una procedura più articolata, con tempistiche più lunghe e la necessità di interfacciarsi con la compagnia della controparte.
Qual è la procedura di risarcimento danni
Una volta effettuata la denuncia del sinistro, entrano in azione una serie di professionisti: il liquidatore danni e il perito; i quali si occupano di alcune attività indispensabili per arrivare alla liquidazione dei danni. Come dicevamo, è necessario procedere alla verifica della dinamica dell’incidente per determinare con esattezza le rispettive responsabilità delle parti coinvolte. Non sempre si tratta di un compito semplice, soprattutto in incidenti che coinvolgono più veicoli oppure laddove non è chiaro come sia avvenuto lo scontro. Per questo motivo vengono analizzati con attenzione tutti i documenti forniti dalle parti: testimonianze, verbali delle Forze dell’Ordine, dichiarazioni dei rispettivi conducenti e il CID.
In alcuni casi è necessario svolte indagini più approfondite, analizzando in modo accurato i referti medici, i danni riportati dalle auto, ed effettuando un sopralluogo dell’area interessata dall’incidente. Per questo, ogni tanto, oltre al liquidatore e al perito, può venire coinvolta una terza figura: l’accertatore assicurativo. Quest’ultimo è una sorta di investigatore privato a cui le Compagnie assicurative affidano lo svolgimento di indagini più approfondite, sopratutto quando si paventa una possibile frode assicurativa (ma non solo, a volte è una procedura richiesta da alcune peculiarità del sinistro in oggetto). Ovviamente è possibile velocizzare i tempi affidando la cura della propria richiesta di risarcimento a uno studio d’infortunistica specializzato nel risarcimento danni.
Come si calcola il risarcimento danni da incidente stradale
Attraverso la perizia effettuata da professionisti indipendenti e qualificati, in possesso dei requisiti di legge e iscritti all’Albo di categoria, viene calcolato il danno subito dai veicoli coinvolti nell’incidente stradale. La quantificazione del danno viene realizzata dal perito assicurativo, il quale dopo una serie di accertamenti e valutazioni procede a calcolarne l’importo. Successivamente la Compagnia assicurativa soccombente, ovvero colei che deve rifondere i pregiudizi patiti dal danneggiato, propone un’offerta risarcitoria che il danneggiato può accettare oppure rifiutare se non ritenuta congrua. Nel secondo caso è prevista una negoziazione piuttosto complessa, per la quale è bene farsi seguire da un professionista.
I tempi per il risarcimento danni dopo un sinistro stradale
Per formulare un’offerta, la compagnia assicurativa deve rispettare delle tempistiche precise:
- entro 30 giorni in caso di risarcimento diretto
- entro 60 giorni per risarcimento ordinario
- entro 90 giorni in presenza di feriti
Tali termini sono interrotti nel caso in cui venga richiesta ulteriore documentazione, e riprendono una volta ricevute le informazioni necessarie a stabilire responsabilità ed entità del danno. Dopo l’accettazione dell’offerta di risarcimento, l’impresa di assicurazioni ha 15 giorni di tempo per erogare la liquidazione a favore del danneggiato.
Risarcimento danni per incidente stradale avvenuto all’estero
Se il sinistro stradale è avvenuto all’estero, in un paese aderente alla Carta Verde o appartenente alla Spazio Economico Europeo (SEE), è necessario rivolgersi alla compagnia della controparte oppure al mandatario dell’assicuratore presente in Italia. I recapiti possono essere forniti dall’altro conducente, altrimenti bisogna rivolgersi alla CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Le tempistiche prevedono che l’impresa di assicurazione debba proporre un’offerta di risarcimento entro 90 giorni o specificare le motivazioni di un eventuale rifiuto.
In caso di sinistro verificatosi in un paese estero non aderente alla Carta Verde invece, bisogna rivolgersi alla compagnia del responsabile dell’incidente o al Bureau competente. Per alcuni paesi come la Svizzera sono in vigore accordi specifici, con la possibilità di chiedere supporto a CONSAP. Ad ogni modo, al pari dei paesi non SEE, l’ente non può intervenire in caso di ritardi o in mancanza di una risposta.
Risarcimento danni con veicolo non assicurato o non identificato
Se il veicolo che causa l’incidente non viene identificato oppure non è dotato di una polizza obbligatoria RCA, entra in funzione il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Si tratta di uno strumento gestito da CONSAP, al quale tutti gli assicurati contribuiscono attraverso un piccolo importo del premio assicurativo, circa il 2,5%, con il quale si garantisce a tutti il diritto di ottenere un risarcimento. La richiesta di risarcimento deve essere inviata a CONSAP tramite posta elettronica certificata PEC o posta raccomandata. I risarcimenti prevedono però dei limiti in base alle disponibilità del Fondo, con una franchigia di 500 euro.
Risarcimento danni con concorso di colpa
Quando la colpa di un incidente è chiara e di un solo conducente, il risarcimento dei danni non è complesso, in quanto solitamente è la compagnia del responsabile civile a dover risarcire il danneggiato. In caso di concorso di colpa però, restano a carico di ciascun conducente una parte dei danni da lui stesso subiti, secondo la propria quota di responsabilità. Con il concorso di colpa paritario, ovvero al 50%, non scatta il meccanismo bonus/malus e non viene persa la classe di merito con il conseguente aumento del premio assicurativo, a meno che, nei 5 anni successivi o antecedenti, non si è coinvolti in un altro incidente con responsabilità paritaria. Con una responsabilità superiore al 50% invece, il sinistro viene inserito nell’attestato di rischio e si applica il malus con l’incremento della classe di merito.
il condominio è responsabile di una caduta accidentale sulle scale , dovuta ad assente illuminazione , perchè l’amministratore non ha pagato diverse bollette di luce e il fornitore ha staccato la fornitura . Per negligenza dell’amministratore paga il condominio ?
È chiaro che non posso fornire informazioni precise in mancanza dei dovuti approfondimenti. Tuttavia, restando a quando da Lei descritto, il condominio paga i danni e poi lo stesso può rivalersi in via giudiziale sull’amministratore.